Art. 1928 c.c. Prova

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.

2. I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.