Art. 1928 c.c. Prova
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.
2. I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.