Art. 1859 c.c. Sconto di cambiali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

2. Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.