Art. 1858 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1858 c.c. apre la sezione dedicata allo sconto bancario e ne fornisce la nozione. Lo sconto è il principale strumento di smobilizzo dei crediti commerciali: l’impresa che vanta un credito non ancora scaduto, documentato da una cambiale, da una ricevuta bancaria o da una fattura, ne ottiene subito il controvalore dalla banca, al netto degli interessi per il periodo di anticipazione.

La figura combina un finanziamento e una cessione del credito, legati da un collegamento funzionale: la cessione serve a garantire e, nel contempo, a consentire il rimborso del finanziamento attraverso l’incasso dal debitore ceduto. La disposizione è invariata dal 1942.

Contenuto della disposizione

Gli elementi della fattispecie sono quattro:

  • anticipazione: la banca versa al cliente l’importo del credito prima della scadenza;
  • previa deduzione dell’interesse: il compenso della banca è trattenuto in anticipo, e costituisce elemento qualificante che distingue lo sconto da altri contratti di liquidità, come l’anticipazione o l’apertura di credito;
  • credito verso terzi non ancora scaduto: oggetto dello sconto è un credito del cliente verso un soggetto diverso dalla banca;
  • cessione salvo buon fine: il credito è trasferito alla banca pro solvendo, sicché il cliente non è liberato finché il debitore ceduto non paga.

La clausola salvo buon fine è il cuore della disciplina. Il cliente consegue subito la disponibilità della somma anticipata; se però il debitore ceduto non paga alla scadenza, sorge l’obbligo del cliente di restituire alla banca l’importo ricevuto (art. 1859 c.c.). Il mancato buon fine opera come condizione risolutiva dell’erogazione, non come condizione sospensiva dell’accredito.

Profili applicativi

Nel contenzioso tra banca e cliente, la banca che chiede la restituzione dell’anticipo deve provare l’inadempimento del debitore ceduto, perché solo da quel momento il suo diritto diviene attuale. Nello sconto di cambiali, la buona fede impone alla banca di restituire al cliente i titoli insoluti e protestati, così da consentirgli l’azione di regresso o l’azione causale contro il proprio debitore.

Il terreno di maggiore rilievo è però quello delle procedure concorsuali. La qualificazione dell’operazione come sconto, anziché come mandato all’incasso o anticipo su fatture con cessione a garanzia di debiti preesistenti, incide sul regime della revocatoria. La cessione pro solvendo stipulata nell’ambito dello sconto, contestuale al finanziamento, non è un mezzo anormale di pagamento; e poiché il credito è trasferito alla banca, l’incasso dal debitore ceduto soddisfa un credito proprio della banca. Diversamente, l’utilizzo delle somme incassate per ripianare esposizioni pregresse può configurare un pagamento anomalo revocabile. Errore frequente è trattare come sconto qualsiasi operazione di anticipo senza verificarne gli elementi, primo fra tutti la prededuzione degli interessi.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 11 agosto 2000, n. 10689: sono elementi essenziali dello sconto la prededuzione dell’interesse, che lo distingue dall’anticipazione e dall’apertura di credito, e il collegamento funzionale tra prestito e cessione pro solvendo; se il debitore ceduto non paga, diviene attuale l’obbligazione di restituzione del cliente, obbligato principale sia pure in via condizionata. La Corte ha cassato la sentenza che aveva ravvisato lo sconto senza accertare la prededuzione dell’interesse.
  • Cassazione civile, sez. I, 9 luglio 2014, n. 15605: lo sconto non è un mandato all’incasso; l’accredito del netto ricavo dà al cliente l’immediata disponibilità della somma e il mancato buon fine opera come condizione risolutiva, sicché, ai fini della revocatoria delle rimesse, il saldo disponibile va calcolato al momento dell’accredito e non dell’incasso dei titoli.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 15 novembre 2018, n. 29464: con la girata del titolo la banca acquista la piena titolarità del credito e l’incasso dal debitore cartolare soddisfa un credito proprio; quando oggetto della revocatoria è il contratto di sconto, la conoscenza dello stato di insolvenza va accertata al momento della sua conclusione, e la cessione pro solvendo contestuale al finanziamento non è mezzo anormale di pagamento.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 26 settembre 2019, n. 24048: il diritto della banca alla restituzione dell’anticipo diviene esercitabile solo con l’inadempimento del debitore ceduto, che la banca deve provare; nello sconto di cambiali regolato in conto, la buona fede impone alla banca di restituire al cliente i titoli protestati per consentirgli il regresso o l’azione causale.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 18 maggio 2023, n. 13768: la qualificazione dell’operazione come sconto o come anticipazione su fatture con cessione di crediti è dirimente per individuare il regime della revocatoria fallimentare; il giudice di merito che omette di esaminarla, quando è il punto centrale della lite, incorre in motivazione apparente.

Rapporti con altre norme

L’art. 1859 c.c. disciplina lo sconto mediante girata di cambiale o di assegno bancario, attribuendo alla banca, in caso di mancato pagamento, oltre ai diritti cartolari, il diritto alla restituzione della somma anticipata; l’art. 1860 c.c. riconosce alla banca che ha scontato tratte documentate il privilegio del mandatario sulla merce finché possiede il titolo rappresentativo. La cessione del credito si regola sugli artt. 1260 ss. c.c., in particolare sull’art. 1267 c.c. per la garanzia della solvenza del debitore ceduto, e sull’art. 1198 c.c. per la cessione in luogo dell’adempimento. Quando lo sconto è regolato in conto corrente si applicano gli artt. 1852 ss. c.c. Per le cambiali rilevano le azioni di regresso e causale del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (artt. 49 ss. e 66). In sede concorsuale il riferimento è l’art. 67 della legge fallimentare e, per le procedure aperte dopo il 15 luglio 2022, l’art. 166 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Il factoring, disciplinato dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, è figura affine ma distinta.