Art. 1856 c.c. Esecuzione d’incarichi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
2. Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.