Art. 1854 c.c. Conto corrente intestato a più persone

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.