Art. 1849 c.c. Ritiro dei titoli o delle merci
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell’articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.