Art. 1846 c.c. Disponibilità delle cose date in pegno
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nell’anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1846 c.c. apre la sezione dedicata all’anticipazione bancaria, il contratto con cui la banca concede al cliente una somma di denaro garantita da un pegno su titoli o merci. La disposizione non definisce il contratto, la cui nozione si ricava dal sistema degli artt. 1846-1851 c.c., ma ne regola il profilo più delicato: la sorte dei beni consegnati in garanzia e, in particolare, il potere della banca di disporne.
La ratio è di tutela del cliente. Il pegno attribuisce al creditore un diritto reale di garanzia su beni che restano di proprietà del costituente; la banca, che li riceve in custodia, non deve poterli alienare o impiegare come propri quando essi sono stati individuati in un documento. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma pone una regola di indisponibilità: nell’anticipazione su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute se ha rilasciato un documento nel quale esse sono individuate, ad esempio con l’indicazione dei numeri di serie dei titoli o della qualità e quantità delle merci. In questo caso il pegno è regolare: la banca è custode, deve restituire gli stessi beni all’estinzione del debito e, in caso di inadempimento, si soddisfa secondo le forme della vendita del pegno (artt. 2796-2798 c.c.).
La regola è derogabile, ma il patto contrario deve essere provato per iscritto: la forma è richiesta a fini probatori, sicché il patto non può essere dimostrato con testimoni o presunzioni.
Quando invece i beni non sono individuati, oppure la banca ha la facoltà di disporne, si applica l’art. 1851 c.c.: il pegno diventa irregolare, la banca acquista la proprietà dei beni e deve restituirne soltanto l’equivalente o, in caso di inadempimento, la parte eccedente il credito garantito.
Profili applicativi
La distinzione tra pegno regolare e irregolare ha conseguenze rilevanti in tre ambiti. Nel fallimento o nella liquidazione giudiziale del cliente, il creditore con pegno regolare deve insinuarsi al passivo e subire il concorso, mentre il creditore con pegno irregolare trattiene direttamente quanto gli spetta, al di fuori del concorso. Nelle revocatorie, l’incameramento di somme oggetto di pegno regolare può essere revocato. Nei sequestri penali per equivalente, i beni in pegno irregolare non sono aggredibili perché ormai di proprietà della banca.
La qualificazione dipende dal contenuto del contratto, non dal nome. È decisivo verificare se il documento individui i beni e se attribuisca alla banca il potere di disporne prima dell’inadempimento. Una clausola che consente alla banca di vendere i titoli solo in caso di inadempimento depone per il pegno regolare; lo stesso vale per il patto di rotatività che sostituisce i titoli scaduti con titoli nuovi gravati dal medesimo vincolo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1846 c.c. va letto insieme agli artt. 1847-1851 c.c.: l’art. 1847 c.c. sull’obbligo della banca di assicurare le merci in pegno, l’art. 1849 c.c. sul ritiro parziale dei titoli o delle merci previo rimborso proporzionale, l’art. 1850 c.c. sulla diminuzione della garanzia di almeno un decimo, che consente alla banca di chiedere un supplemento e, in mancanza, di vendere i beni, l’art. 1851 c.c. sul pegno irregolare. La disciplina generale del pegno è negli artt. 2784 ss. c.c., con le regole sull’opponibilità ai terzi (art. 2787 c.c.) e sulla vendita della cosa (artt. 2796-2798 c.c.). Il divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) non opera nel pegno irregolare. Il pegno di titoli di credito richiama l’art. 1997 c.c.; per gli strumenti finanziari dematerializzati rilevano la disciplina del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quella delle garanzie finanziarie del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170.