Art. 1846 c.c. Disponibilità delle cose date in pegno

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nell’anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1846 c.c. apre la sezione dedicata all’anticipazione bancaria, il contratto con cui la banca concede al cliente una somma di denaro garantita da un pegno su titoli o merci. La disposizione non definisce il contratto, la cui nozione si ricava dal sistema degli artt. 1846-1851 c.c., ma ne regola il profilo più delicato: la sorte dei beni consegnati in garanzia e, in particolare, il potere della banca di disporne.

La ratio è di tutela del cliente. Il pegno attribuisce al creditore un diritto reale di garanzia su beni che restano di proprietà del costituente; la banca, che li riceve in custodia, non deve poterli alienare o impiegare come propri quando essi sono stati individuati in un documento. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La norma pone una regola di indisponibilità: nell’anticipazione su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute se ha rilasciato un documento nel quale esse sono individuate, ad esempio con l’indicazione dei numeri di serie dei titoli o della qualità e quantità delle merci. In questo caso il pegno è regolare: la banca è custode, deve restituire gli stessi beni all’estinzione del debito e, in caso di inadempimento, si soddisfa secondo le forme della vendita del pegno (artt. 2796-2798 c.c.).

La regola è derogabile, ma il patto contrario deve essere provato per iscritto: la forma è richiesta a fini probatori, sicché il patto non può essere dimostrato con testimoni o presunzioni.

Quando invece i beni non sono individuati, oppure la banca ha la facoltà di disporne, si applica l’art. 1851 c.c.: il pegno diventa irregolare, la banca acquista la proprietà dei beni e deve restituirne soltanto l’equivalente o, in caso di inadempimento, la parte eccedente il credito garantito.

  • pegno regolare: beni individuati, proprietà del cliente, obbligo di custodia, soddisfacimento con vendita;
  • pegno irregolare: beni non individuati o con facoltà di disposizione, proprietà della banca, soddisfacimento immediato con operazione contabile.

Profili applicativi

La distinzione tra pegno regolare e irregolare ha conseguenze rilevanti in tre ambiti. Nel fallimento o nella liquidazione giudiziale del cliente, il creditore con pegno regolare deve insinuarsi al passivo e subire il concorso, mentre il creditore con pegno irregolare trattiene direttamente quanto gli spetta, al di fuori del concorso. Nelle revocatorie, l’incameramento di somme oggetto di pegno regolare può essere revocato. Nei sequestri penali per equivalente, i beni in pegno irregolare non sono aggredibili perché ormai di proprietà della banca.

La qualificazione dipende dal contenuto del contratto, non dal nome. È decisivo verificare se il documento individui i beni e se attribuisca alla banca il potere di disporne prima dell’inadempimento. Una clausola che consente alla banca di vendere i titoli solo in caso di inadempimento depone per il pegno regolare; lo stesso vale per il patto di rotatività che sostituisce i titoli scaduti con titoli nuovi gravati dal medesimo vincolo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 1996, n. 5592: se il cliente vincola a garanzia un titolo o un documento di legittimazione individuati, come un libretto di deposito, senza conferire alla banca la facoltà di disporne, si esula dal pegno irregolare dell’art. 1851 c.c., richiamato in riferimento all’art. 1846 c.c., e si applica la disciplina del pegno regolare: la banca deve restituire il titolo e non può compensare.
  • Cassazione civile, sez. I, 12 settembre 2011, n. 18597: il pegno irregolare presuppone la contestuale ricorrenza della mancata individuazione dei beni e del conferimento alla banca della facoltà di disporne; in difetto, il pegno è regolare, la banca deve insinuarsi al passivo fallimentare e l’incameramento delle somme è revocabile.
  • Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3555: il patto di rotatività, che consente alla banca di riscuotere i titoli scaduti e di reinvestire il ricavato in titoli della stessa natura gravati da pegno, è incompatibile con il pegno irregolare e configura una surrogazione dell’oggetto del pegno regolare.
  • Cassazione civile, sez. III, 24 maggio 2004, n. 10000: l’art. 1851 c.c., pur riferito all’anticipazione bancaria, esprime la regola generale del pegno irregolare; la costituzione di tale pegno rende inoperante il divieto di patto commissorio, potendo il creditore trattenere la sola somma corrispondente al credito garantito.
  • Cassazione penale, sez. III, 9 settembre 2021, n. 33435: ai fini del sequestro preventivo per equivalente, i beni in pegno regolare sono sequestrabili, a differenza di quelli in pegno irregolare; il contratto che attribuisce alla banca la facoltà di vendere i beni solo in caso di inadempimento integra un pegno regolare, perché dimostra che la proprietà non è passata al creditore.

Rapporti con altre norme

L’art. 1846 c.c. va letto insieme agli artt. 1847-1851 c.c.: l’art. 1847 c.c. sull’obbligo della banca di assicurare le merci in pegno, l’art. 1849 c.c. sul ritiro parziale dei titoli o delle merci previo rimborso proporzionale, l’art. 1850 c.c. sulla diminuzione della garanzia di almeno un decimo, che consente alla banca di chiedere un supplemento e, in mancanza, di vendere i beni, l’art. 1851 c.c. sul pegno irregolare. La disciplina generale del pegno è negli artt. 2784 ss. c.c., con le regole sull’opponibilità ai terzi (art. 2787 c.c.) e sulla vendita della cosa (artt. 2796-2798 c.c.). Il divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) non opera nel pegno irregolare. Il pegno di titoli di credito richiama l’art. 1997 c.c.; per gli strumenti finanziari dematerializzati rilevano la disciplina del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quella delle garanzie finanziarie del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170.