Art. 1836 c.c. Legittimazione del possessore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante.
2. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.
3. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.