Art. 1834 c.c. Depositi di danaro

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.

2. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1834 c.c. apre il capo XVII del titolo III del libro quarto, dedicato ai contratti bancari, e disciplina il deposito di denaro presso una banca. È la figura cardine della raccolta del risparmio: il cliente consegna una somma e la banca, anziché custodirla come bene individuato, ne acquista la proprietà e la impiega nella propria attività, obbligandosi a restituire un pari importo.

Il deposito bancario si colloca nella famiglia del deposito irregolare (art. 1782 c.c.), di cui condivide l’effetto traslativo, ma assume i caratteri di un contratto d’impresa e di durata, nel quale all’interesse del cliente alla custodia e alla remunerazione del denaro si affianca l’interesse della banca a disporre della provvista. Il testo non ha subito modifiche dal 1942; la disciplina va però integrata con le norme sulla trasparenza bancaria del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Contenuto della disposizione

Il primo comma stabilisce due regole. La prima è l’effetto reale: con il deposito la banca acquista la proprietà del denaro, sicché il depositante non conserva alcun diritto sulle singole monete o banconote, ma diviene titolare di un credito alla restituzione del tantundem, cioè di una somma equivalente. La seconda riguarda i tempi della restituzione: la banca restituisce nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto (deposito vincolato) oppure a richiesta del depositante (deposito libero), rispettando il preavviso eventualmente stabilito dalle parti o dagli usi.

Il secondo comma fissa, salvo patto contrario, il luogo di esecuzione dei versamenti e dei prelevamenti presso la sede della banca in cui è sorto il rapporto, in deroga alla regola generale dell’art. 1182 c.c.

  • forme tipiche: deposito libero, vincolato, con o senza rilascio di libretto (art. 1835 c.c.), nominativo o al portatore (art. 1836 c.c.);
  • interessi: maturano in favore del depositante per tutto il tempo in cui la somma resta nella disponibilità della banca;
  • obblighi accessori: identificazione di chi opera sul rapporto, comunicazioni periodiche e diligenza professionale nella gestione degli ordini.

Profili applicativi

Nel contenzioso ricorrono tre temi. Il primo è la prova del rapporto: chi chiede la restituzione deve dimostrare non solo di aver versato somme alla banca, ma anche l’esistenza del contratto di deposito e la sua riferibilità al depositante, perché il versamento è un atto neutro che può fondarsi su titoli diversi. Il libretto è il principale mezzo di documentazione, non l’unico.

Il secondo tema è la prescrizione. Nel deposito libero, in mancanza di un termine, l’obbligo restitutorio sorge solo con la richiesta del cliente: l’inerzia del depositante non equivale a disinteresse, ma all’esercizio di una facoltà, e il termine decennale non decorre prima della domanda di rimborso. È un punto spesso decisivo nelle cause su libretti dimenticati o ereditati.

Il terzo tema è la responsabilità della banca per pagamenti a soggetti non legittimati. Poiché il denaro è della banca e il depositante ha un credito, il pagamento a chi non ne ha titolo non libera la banca, che risponde sul piano contrattuale se ha omesso i controlli di identificazione dovuti. Resta possibile la riduzione del risarcimento per il concorso colposo del depositante (art. 1227 c.c.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 23 giugno 2026, n. 21334: il solo versamento di somme presso una banca non integra di per sé il contratto di deposito; chi agisce per la restituzione deve provare anche la conclusione del contratto e la sua riferibilità al depositante. Il libretto non esaurisce i mezzi di prova, e nel deposito senza termine la prescrizione del diritto alla restituzione decorre solo dalla richiesta del cliente.
  • Cassazione civile, sez. I, 14 ottobre 2015, n. 20761: il deposito bancario è un negozio di durata e un contratto d’impresa, nel quale l’obbligo restitutorio sorge, in assenza di termine, solo con la richiesta del cliente; ne consegue che la prescrizione non decorre prima di tale richiesta. La Corte ha precisato inoltre che resta ammessa la prova di operazioni effettivamente eseguite ancorché non annotate sul libretto.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 19 settembre 2019, n. 23330: il deposito dell’art. 1834 c.c. comporta l’acquisto della proprietà delle somme in capo alla banca e l’obbligo di restituire il tantundem; quando la titolarità formale del conto non coincide con quella sostanziale, il legittimo proprietario può esperire l’azione di rivendica anche contro la banca depositaria, ottenendo la restituzione dell’intero importo esistente al momento della domanda.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 11 settembre 2018, n. 22118: la banca depositaria risponde contrattualmente se consente la movimentazione dei libretti da parte di persona diversa dal titolare o dal suo delegato ufficiale, violando gli obblighi di identificazione; il suo obbligo restitutorio prescinde dalla provenienza delle somme depositate, e il concorso colposo del depositante può ridurre il danno risarcibile.
  • Cassazione civile, sez. I, 25 novembre 2003, n. 17945: gli interessi sulle somme depositate discendono dalle regole del deposito irregolare e del mutuo e spettano per tutto il tempo in cui il denaro resta nella disponibilità della banca, anche durante un pignoramento o un sequestro; in assenza di pattuizione, sono dovuti nella misura legale.

Rapporti con altre norme

La disposizione si coordina con l’art. 1782 c.c. sul deposito irregolare e con l’art. 1815 c.c. sugli interessi nel mutuo, richiamati per la fecondità del denaro depositato. L’art. 1835 c.c. disciplina il libretto di deposito e l’efficacia probatoria delle annotazioni; l’art. 1836 c.c. la legittimazione del portatore nei depositi al portatore; l’art. 1838 c.c. il deposito di titoli in amministrazione. Quando il deposito è regolato in conto corrente si applicano anche gli artt. 1852 ss. c.c. La prescrizione si regola sugli artt. 2935 e 2946 c.c.; la banca che paga al non legittimato risponde ai sensi degli artt. 1176, secondo comma, e 1218 c.c. Completano il quadro gli obblighi di comunicazione periodica dell’art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 e la disciplina dei rapporti dormienti (legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 343).