Art. 1834 c.c. Depositi di danaro
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.
2. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1834 c.c. apre il capo XVII del titolo III del libro quarto, dedicato ai contratti bancari, e disciplina il deposito di denaro presso una banca. È la figura cardine della raccolta del risparmio: il cliente consegna una somma e la banca, anziché custodirla come bene individuato, ne acquista la proprietà e la impiega nella propria attività, obbligandosi a restituire un pari importo.
Il deposito bancario si colloca nella famiglia del deposito irregolare (art. 1782 c.c.), di cui condivide l’effetto traslativo, ma assume i caratteri di un contratto d’impresa e di durata, nel quale all’interesse del cliente alla custodia e alla remunerazione del denaro si affianca l’interesse della banca a disporre della provvista. Il testo non ha subito modifiche dal 1942; la disciplina va però integrata con le norme sulla trasparenza bancaria del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Contenuto della disposizione
Il primo comma stabilisce due regole. La prima è l’effetto reale: con il deposito la banca acquista la proprietà del denaro, sicché il depositante non conserva alcun diritto sulle singole monete o banconote, ma diviene titolare di un credito alla restituzione del tantundem, cioè di una somma equivalente. La seconda riguarda i tempi della restituzione: la banca restituisce nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto (deposito vincolato) oppure a richiesta del depositante (deposito libero), rispettando il preavviso eventualmente stabilito dalle parti o dagli usi.
Il secondo comma fissa, salvo patto contrario, il luogo di esecuzione dei versamenti e dei prelevamenti presso la sede della banca in cui è sorto il rapporto, in deroga alla regola generale dell’art. 1182 c.c.
Profili applicativi
Nel contenzioso ricorrono tre temi. Il primo è la prova del rapporto: chi chiede la restituzione deve dimostrare non solo di aver versato somme alla banca, ma anche l’esistenza del contratto di deposito e la sua riferibilità al depositante, perché il versamento è un atto neutro che può fondarsi su titoli diversi. Il libretto è il principale mezzo di documentazione, non l’unico.
Il secondo tema è la prescrizione. Nel deposito libero, in mancanza di un termine, l’obbligo restitutorio sorge solo con la richiesta del cliente: l’inerzia del depositante non equivale a disinteresse, ma all’esercizio di una facoltà, e il termine decennale non decorre prima della domanda di rimborso. È un punto spesso decisivo nelle cause su libretti dimenticati o ereditati.
Il terzo tema è la responsabilità della banca per pagamenti a soggetti non legittimati. Poiché il denaro è della banca e il depositante ha un credito, il pagamento a chi non ne ha titolo non libera la banca, che risponde sul piano contrattuale se ha omesso i controlli di identificazione dovuti. Resta possibile la riduzione del risarcimento per il concorso colposo del depositante (art. 1227 c.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione si coordina con l’art. 1782 c.c. sul deposito irregolare e con l’art. 1815 c.c. sugli interessi nel mutuo, richiamati per la fecondità del denaro depositato. L’art. 1835 c.c. disciplina il libretto di deposito e l’efficacia probatoria delle annotazioni; l’art. 1836 c.c. la legittimazione del portatore nei depositi al portatore; l’art. 1838 c.c. il deposito di titoli in amministrazione. Quando il deposito è regolato in conto corrente si applicano anche gli artt. 1852 ss. c.c. La prescrizione si regola sugli artt. 2935 e 2946 c.c.; la banca che paga al non legittimato risponde ai sensi degli artt. 1176, secondo comma, e 1218 c.c. Completano il quadro gli obblighi di comunicazione periodica dell’art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 e la disciplina dei rapporti dormienti (legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 343).