Art. 170 c.c. Esecuzione sui beni e sui frutti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.