Art. 168 c.c. Impiego ed amministrazione del fondo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.
2. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
3. L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.