Art. 168 c.c. Impiego ed amministrazione del fondo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.

2. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

3. L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.