Art. 1652 c.c. Anticipazioni all’affittuario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.

2. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.