Art. 1652 c.c. Anticipazioni all’affittuario
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
2. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.