Art. 1648 c.c. Casi fortuiti ordinari
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.