Art. 1648 c.c. Casi fortuiti ordinari

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.