Art. 1550 c.c. Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.

2. Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.