Art. 1550 c.c. Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.
2. Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.