Art. 1548 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1548 c.c. apre il capo III del titolo III del libro quarto, dedicato al riporto, e ne fornisce la nozione. Nato come operazione tipica delle borse valori, il riporto consente a chi possiede titoli di procurarsi denaro per un periodo determinato senza disfarsene, e a chi dispone di liquidità di impiegarla a breve con un compenso. Sotto la veste di un doppio trasferimento di titoli, il contratto realizza dunque una funzione economica di finanziamento, o, a seconda dell’andamento del prezzo, di prestito di titoli.

La disciplina codicistica (artt. 1548-1551 c.c.) è scarna e convive con le regole e gli usi dei mercati finanziari; la sua importanza pratica si è ridotta con la dematerializzazione dei titoli e la diffusione di operazioni affini, come i pronti contro termine. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

Gli elementi essenziali del tipo sono i seguenti:

  • le parti: il riportato, che trasferisce i titoli e riceve il prezzo, e il riportatore, che li acquista pagando il prezzo e si obbliga a ritrasferirli alla scadenza;
  • l’oggetto: titoli di credito di una data specie; alla scadenza il riportatore non deve restituire gli stessi esemplari, ma altrettanti titoli della stessa specie, in ragione della loro fungibilità;
  • il doppio trasferimento: un primo passaggio di proprietà immediato, verso un prezzo, e un secondo passaggio a termine in senso inverso, verso il rimborso del prezzo;
  • il compenso: il prezzo del ritrasferimento può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. Se è aumentato, il riportatore ha finanziato il riportato e la differenza remunera il capitale; se è diminuito (cosiddetto deporto), è il riportato a essere remunerato per aver messo a disposizione i titoli.

Il riporto è un contratto reale: si perfeziona con la consegna dei titoli (art. 1549 c.c.). Il riportatore ne diventa proprietario e, salvo patto contrario, esercita il diritto di voto; i diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli spettano invece al riportato (art. 1550 c.c.). L’art. 1551 c.c. regola la sorte del rapporto alla scadenza, distinguendo la liquidazione delle differenze e la rinnovazione.

Profili applicativi

Il primo problema è la qualificazione. Il riporto va distinto dal mutuo (art. 1813 c.c.), che ha per oggetto denaro o altre cose fungibili e non prevede un doppio trasferimento di titoli; dal pegno di titoli, nel quale il creditore non acquista la proprietà; dalla vendita a termine semplice, priva del primo trasferimento a pronti.

La natura reale non esige sempre la consegna materiale: quando i titoli sono già nella disponibilità del riportatore o sono custoditi presso un intermediario, la consegna può realizzarsi in forme equivalenti, e nei mercati organizzati attraverso i meccanismi di compensazione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 15 novembre 1969, n. 3727: nel riporto la consegna dei titoli serve soprattutto a spostarne il possesso e a garantire il riportatore contro operazioni allo scoperto; la fattispecie dell’art. 1549 c.c. può dunque realizzarsi anche senza consegna materiale, quando la situazione di fatto la renda superflua, come nei casi di traditio brevi manu o di costituto possessorio.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 28 maggio 1998, n. 5295: lo schema del riporto di borsa è costituito non solo dalle norme del codice civile, ma anche dalla disciplina dei contratti di borsa e dai relativi usi; ne deriva che la consegna dei titoli può avvenire attraverso la stanza di compensazione, con perfezionamento del contratto nel luogo in cui questa opera.
  • Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 1975, n. 2127: il riporto è un negozio complesso che comprende una vendita a pronti e una retrovendita a termine; in caso di fallimento del riportato si applica la disciplina dei contratti di borsa a termine, sicché l’eventuale eccedenza del valore dei titoli rispetto al prezzo va versata dal riportatore al fallimento.
  • Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1994, n. 1346: ai fini della revocatoria fallimentare per sproporzione tra le prestazioni occorre raffrontare il corrispettivo del primo e del secondo scambio, poiché, data la struttura unitaria del contratto, solo la differenza tra i due prezzi rappresenta il costo dell’operazione.

Rapporti con altre norme

La nozione si completa con gli artt. 1549 c.c. (perfezionamento con la consegna e diritto di voto), 1550 c.c. (diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli) e 1551 c.c. (liquidazione e rinnovazione alla scadenza). Il riporto si confronta con la vendita (art. 1470 c.c.), il mutuo (art. 1813 c.c.) e le norme sui titoli di credito (artt. 1992 ss. c.c.). Quando l’operazione è conclusa da intermediari o su mercati regolamentati entrano in gioco il testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e la normativa sulla gestione accentrata dei titoli dematerializzati; nelle procedure concorsuali rilevano le regole sui contratti di borsa a termine e sulla revocatoria.