Art. 1548 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1548 c.c. apre il capo III del titolo III del libro quarto, dedicato al riporto, e ne fornisce la nozione. Nato come operazione tipica delle borse valori, il riporto consente a chi possiede titoli di procurarsi denaro per un periodo determinato senza disfarsene, e a chi dispone di liquidità di impiegarla a breve con un compenso. Sotto la veste di un doppio trasferimento di titoli, il contratto realizza dunque una funzione economica di finanziamento, o, a seconda dell’andamento del prezzo, di prestito di titoli.
La disciplina codicistica (artt. 1548-1551 c.c.) è scarna e convive con le regole e gli usi dei mercati finanziari; la sua importanza pratica si è ridotta con la dematerializzazione dei titoli e la diffusione di operazioni affini, come i pronti contro termine. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Gli elementi essenziali del tipo sono i seguenti:
Il riporto è un contratto reale: si perfeziona con la consegna dei titoli (art. 1549 c.c.). Il riportatore ne diventa proprietario e, salvo patto contrario, esercita il diritto di voto; i diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli spettano invece al riportato (art. 1550 c.c.). L’art. 1551 c.c. regola la sorte del rapporto alla scadenza, distinguendo la liquidazione delle differenze e la rinnovazione.
Profili applicativi
Il primo problema è la qualificazione. Il riporto va distinto dal mutuo (art. 1813 c.c.), che ha per oggetto denaro o altre cose fungibili e non prevede un doppio trasferimento di titoli; dal pegno di titoli, nel quale il creditore non acquista la proprietà; dalla vendita a termine semplice, priva del primo trasferimento a pronti.
La natura reale non esige sempre la consegna materiale: quando i titoli sono già nella disponibilità del riportatore o sono custoditi presso un intermediario, la consegna può realizzarsi in forme equivalenti, e nei mercati organizzati attraverso i meccanismi di compensazione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La nozione si completa con gli artt. 1549 c.c. (perfezionamento con la consegna e diritto di voto), 1550 c.c. (diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli) e 1551 c.c. (liquidazione e rinnovazione alla scadenza). Il riporto si confronta con la vendita (art. 1470 c.c.), il mutuo (art. 1813 c.c.) e le norme sui titoli di credito (artt. 1992 ss. c.c.). Quando l’operazione è conclusa da intermediari o su mercati regolamentati entrano in gioco il testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e la normativa sulla gestione accentrata dei titoli dematerializzati; nelle procedure concorsuali rilevano le regole sui contratti di borsa a termine e sulla revocatoria.