Art. 1291 c.c. Obbligazione con alternativa multipla

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.