Art. 1286 c.c. Facoltà di scelta

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.

2. La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.

3. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.