Art. 1276 c.c. Invalidità della nuova obbligazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.