Art. 1275 c.c. Estinzione delle garanzie

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.