Art. 1205 c.c. Surrogazione parziale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.