Art. 1204 c.c. Terzi garanti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

2. Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’art. 1263.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.