Art. 1054 c.c. Interclusione per effetto di alienazione o di divisione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.

2. La stessa norma si applica in caso di divisione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.