Art. 1054 c.c. Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.
2. La stessa norma si applica in caso di divisione.