Art. 1051 c.c. Passaggio coattivo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
2. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
3. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
4. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1051 c.c. apre la sezione del libro terzo dedicata al passaggio coattivo, una delle servitù che la legge consente di imporre al proprietario di un fondo anche contro la sua volontà (artt. 1032 ss. c.c.). La servitù coattiva non nasce direttamente dalla legge: la norma attribuisce al proprietario del fondo che ne ha bisogno un diritto potestativo a ottenerne la costituzione, che si realizza mediante contratto o, in mancanza di accordo, con sentenza costitutiva del giudice, previo pagamento di un’indennità.
La ratio è la tutela della funzione produttiva e abitativa della proprietà fondiaria: un fondo privo di accesso alla via pubblica è di fatto inutilizzabile, e l’ordinamento preferisce sacrificare in misura contenuta il fondo vicino piuttosto che lasciare improduttivo il primo. Il sacrificio imposto deve tuttavia essere il minore possibile, secondo un criterio di proporzione che attraversa tutta la disposizione.
Contenuto della disposizione
Presupposto del diritto è l’interclusione del fondo, cioè la sua mancanza di uscita sulla via pubblica. La norma ne contempla due forme:
Il passaggio è concesso per la coltivazione e il conveniente uso del fondo dominante, cioè del fondo che si avvantaggia della servitù. Il secondo comma fissa i criteri di localizzazione: il tracciato va collocato dove l’accesso è più breve e reca il minor danno al fondo servente, cioè al fondo gravato; può anche essere realizzato in sottopassaggio, se più conveniente nel bilanciamento tra vantaggio e pregiudizio. Il terzo comma estende la disciplina a chi abbia già un passaggio sul fondo altrui e debba ampliarlo per il transito dei veicoli, anche a motore. Il quarto comma esenta dalla servitù case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti.
Profili applicativi
Chi agisce deve provare soltanto lo stato di interclusione; spetta al giudice, normalmente con l’ausilio di una consulenza tecnica, individuare il tracciato e le modalità di esercizio, contemperando l’utilità del fondo dominante con l’aggravio del fondo servente. Il fondo va considerato nella sua unità: non è intercluso se una sua parte confina con la via pubblica e consente, senza opere eccessivamente onerose, di raggiungere la parte interna.
Errore frequente è invocare l’art. 1051 c.c. quando il fondo dispone già di un accesso, magari solo pedonale o troppo stretto per i veicoli. In tal caso l’interclusione è esclusa e la domanda va ricondotta all’art. 1052 c.c., che consente il passaggio a favore del fondo non intercluso solo a condizioni più rigorose, tra cui la rispondenza alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria. L’ampliamento previsto dal terzo comma presuppone, invece, che esista già una servitù di passaggio sul fondo altrui.
Sul piano processuale, la domanda deve essere proposta contro i proprietari di tutti i fondi che si frappongono tra il fondo intercluso e la via pubblica, poiché solo la costituzione del passaggio nella sua interezza soddisfa l’utilità perseguita. Se l’interclusione dipende da un’alienazione o da una divisione, opera l’art. 1054 c.c., che obbliga il dante causa a concedere il passaggio senza indennità; la regola riguarda però i soli atti a titolo oneroso e le divisioni, non le donazioni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1032 c.c. stabilisce le modalità di costituzione delle servitù coattive, per contratto o per sentenza. L’art. 1052 c.c. disciplina il passaggio a favore del fondo non intercluso il cui accesso sia insufficiente; l’art. 1053 c.c. regola l’indennità dovuta al proprietario del fondo servente, commisurata al danno cagionato dal passaggio; l’art. 1054 c.c. prevede il passaggio gratuito quando l’interclusione derivi da alienazione o divisione; l’art. 1055 c.c. consente la soppressione della servitù quando cessa l’interclusione. Per l’esercizio della servitù valgono gli artt. 1063 ss. c.c., e in particolare l’art. 1068 c.c. sul trasferimento del luogo di esercizio. La tutela del diritto costituito è affidata all’azione confessoria dell’art. 1079 c.c.