Art. 104 c.c. Effetti dell’opposizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Testo in vigore dal 30 marzo 2001
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.