1. L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
2. Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Testo in vigore dal 30 marzo 2001
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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