Art. 103 c.c. Atto di opposizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

2. Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Testo in vigore dal 30 marzo 2001

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.