Art. 98 Codice Beni Culturali Dichiarazione di pubblica utilità

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell’articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.

2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Testo in vigore dal 1° maggio 2004

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.