Art. 97 Codice Beni Culturali Espropriazione per interesse archeologico

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell’articolo 10.

Testo in vigore dal 1° maggio 2004

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.