Art. 57 Codice Beni Culturali Cessione di beni culturali in favore dello Stato
Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.