Art. 57 Codice Beni Culturali Cessione di beni culturali in favore dello Stato

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

Testo in vigore dal 24 aprile 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.