Art. 53 Codice Beni Culturali Beni del demanio culturale
Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalita previsti dal presente codice.