Art. 51 Codice Beni Culturali Studi d’artista

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. È vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell’articolo 13.

2. È altresì vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent’anni.

Testo in vigore dal 1° maggio 2004

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.