Art. 50 Codice Beni Culturali Distacco di beni culturali

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. È vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

2. È vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

Testo in vigore dal 12 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.