Art. 27 Codice Beni Culturali Situazioni di urgenza

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Testo in vigore dal 1° maggio 2004

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.