Art. 23 Codice Beni Culturali Procedure edilizie semplificate
Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette al comune l’autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.