Art. 180 Codice Beni Culturali Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall’articolo 650 del codice penale.
Nota all’art. 180:
- L’art. 650 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930, dispone:
«Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorita). - Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire quattrocentomila».

Testo in vigore dal 1° maggio 2004

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.