Art. 175 Codice Beni Culturali Violazioni in materia di ricerche archeologiche

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. È punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 90, comma 1, le cose indicate nell’articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Testo in vigore dal 1° maggio 2004

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.