Art. 165 Codice Beni Culturali Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall’articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all’estero le cose o i beni indicati nell’articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

Testo in vigore dal 1° maggio 2004

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.