Art. 162 Codice Beni Culturali Violazioni in materia di affissione

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all’art. 162:
- Per il testo dell’art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all’art. 153.

Testo in vigore dal 1° maggio 2004

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.