Art. 105 Codice Beni Culturali Diritti di uso e godimento pubblico
Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell’ambito delle rispettive competenze, affinchè siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.