Art. 104 Codice Beni Culturali Fruizione di beni culturali di proprietà privata

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell’articolo 13.

2. L’interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 38.

Testo in vigore dal 24 aprile 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.