Art. 99 Codice Assicurazioni Data di riferimento

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest’ultima sia un’impresa di partecipazione assicurativa o un’impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle imprese assicurative controllate.

Testo in vigore dal 16 aprile 2014

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.