Art. 98 Codice Assicurazioni Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.