Art. 44-sexies Codice Assicurazioni Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l’impresa dispone per l’eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.

2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all’articolo 44-octies, comma 2.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.