Art. 44-quater Codice Assicurazioni Fondi propri di base

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
a) l’eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa;
b) le passività subordinate.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.