Art. 207-quinquies Codice Assicurazioni Segreto professionale e riservatezza

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’IVASS può procedere allo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza interessate e con le altre autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.

2. Le informazioni ricevute nell’ambito dell’esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate o con le altre autorità, sono sottoposte al segreto d’ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.