Art. 207-quater Codice Assicurazioni Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un’impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un’impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.