Art. 66 Codice Antimafia Principi generali

Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

1. L’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonché gli effetti dalla legge espressamente indicati.

2. L’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2011

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.