Art. 65 Codice Antimafia Rapporti del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria con il fallimento

Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

1. Il controllo e l’amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento.

2. Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all’applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell’amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza.

3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni già sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l’applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2011

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.