Art. 54-bis Codice Antimafia Pagamento di debiti anteriori al sequestro

Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

1. L’amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell’attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell’attività di cui all’articolo 41, il tribunale può autorizzare l’amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell’impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti

Testo in vigore dal 19 novembre 2017

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.