Art. 53 Codice Antimafia Limite della garanzia patrimoniale

Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61

Testo in vigore dal 19 novembre 2017

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.