Art. 9 CAD Partecipazione democratica elettronica

Codice amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.

Testo in vigore dal 14 settembre 2016

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.